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nell’Agroalimentare

 

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QUARTA FASE
 
LE SOCIETA' COOPERATIVE
AGRONOMIA ITALIANO STORIA DIRITTO INGLESE
Le società cooperative sono organizzazioni collettive caratterizzate dallo SCOPO MUTUALISTICO.
Lo scopo mutualistico è l’intento di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato operando singolarmente.
La cooperative è un’impresa nella quale il fine e il fondamento dell’agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona.
L’elemento distintivo di ogni tipo di cooperativa si riassume nel fatto che mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle cooperative è la realizzazione del lucro (guadagno) e si concretizza nella ripartizione degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste, a seconda del tipo di cooperativa, nell’assicurare ai soci il lavoro o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.

Il fenomeno cooperativo si manifesta in vari campi e così parliamo di:
—COOPERATIVA DI CONSUMO: (esempio cantine sociali, latterie sociali) nella cooperativa di consumo, la cooperativa procura ai soci beni a prezzo di costo, lievemente aumentato per le spese generali, ma comunque a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
—COOPERATIVA DI PRODUZIONE: Cooperative agricole in generale, in queste cooperative i soci conferiscono i loro prodotti alla cooperativa e, tramite la stessa, li vendono direttamente ai consumatori eliminando ogni intermediario.
—COOPERATIVE DI LAVORO: La cooperativa di lavoro impiega direttamente il lavoro dei soci; lo scopo consiste nel promuovere lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci lavoratori.
Fondamentale è la distinzione tra:
1) cooperativa a mutualità prevalente
2) cooperativa non a mutualità prevalente, dette “cooperative diverse”.
1) Le COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi; esse si avvalgono prevalentemente nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci oltre che degli apporti di beni o servizi da parte dei soci stessi.
2) Le COOPERATIVE NON A MUTUALITA’ PREVALENTE hanno una propria organizzazione di impresa basata sulla distribuzione degli utili con i limiti previsti dalla legge.
La disciplina delle società cooperative può essere così esposta:
COSTITUZIONE
Le società cooperative si costituiscono con atto pubblico e sono sottoposte all’iscrizione nel registro delle imprese a seguito della quale la società acquista la personalità giuridica assumendo un’autonomia patrimoniale perfetta.
La denominazione deve contenere l’indicazione “società cooperativa”; il contratto di società è aperto e consente l’ingresso di nuovi soci alle condizioni determinate nell’atto costitutivo (cosiddetto principio della PORTA APERTA).
Fino al 2001 il Codice Civile prevedeva che per costituire una Società Cooperativa ci volesse un numero minimo di 9 soci, mentre con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa. Con la riforma del diritto societario l’istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato e si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.

PARTECIPAZIONE DEI SOCI
È rappresentata da quote di valore non inferiori a 25 euro e non superiore a 100.000 euro.

ASSEMBLEA SOCIALE
Ha di regola un solo voto (una testa un voto) detto anche voto capitario, cioè ogni socio ha diritto a un voto in assemblea indipendentemente dalla propria quota di capitale sociale.